LE LOCAZIONI

LE LOCAZIONI

Il codice civile definisce la locazione (art. 1571 c.c.) come il contratto con cui una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, ossia al conduttore o locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio).

Il contratto di locazione può classificarsi diversamente a seconda del suo oggetto (beni mobili o immobili) o della destinazione dei beni (beni immobili ad uso abitativo o commerciale), della tipologia di immobili, urbani e non (si pensi agli immobili rurali) o del periodo di tempo (contratti transitori) o della tipologia di canone (a canone libero o convenzionato). 

GLI ELEMENTI ESSENZIALI di un contratto sono

- I soggetti del contratto: il locatore, cioè colui che cede il bene immobile in locazione; e il conduttore, cioè l'inquilino e controparte del contratto. E' obbligatorio specificare per ciascun soggetto le genaralità: cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, e codice fiscale, in caso di soggetto giuridico bisognerà aggiungere la partita iva e i dati del legale rappresentante.
La firma dell contratto comportà al conduttore degli specifici obblighi, tra cui la diligenza del buon padre di famiglia, la perdita e deterioramento della cosa e la riconsegna della cosa al locatore.

- Identificazione del bene: deve essere identificato con tutte le eventuali pertinenze e per l'uso per cui viene ceduto, riportando l'indirizzo esatto e i dati catastali.

- Importo del canone: bisogna specificare l'importo, le modalità e le spese accessore connesse.

- Durata del rapporto: il contratto di locazione può essere a tempo determinato o senza determinazione di tempo (l'art. 1574 del CV stabilisce egli stesso in base al bene in oggetto)

- La data di stipula del contratto: la regiostrazione è obbligatoria entro i 30 giorni dalla data di stupula o dalla data di decorrenza, nel caso questa sia anteriore alla stipula.

Ma quali sono le tipologie di contratto ad uso abitativo?

 

CANONE LIBERO

CANONE CONCORDATO

CANONE CONCORDATO TRANSITORIO

CANONE CONCORDATO A STUDENTI

Fonte

Legge 431/98 art. 2, c. 1

Legge 431/98 art. 2, c. 3

Legge 431/98 art. 5 c. 1

Legge 431/98 ex art. 5 c. 2 e 3

Definizione

Le parti sono libere di determinare l’ammontare del canone, restando esclusivamente vincolate alla durata minima stabilita dalla legge e alle modalità di rinnovo o recesso

Le parti non sono libere di determinare il canone dovendolo stabilire tra un limite minimo e un limite massimo fissati da appositi accordi territoriali

Soddisfa particolari esigenze delle parti legate alla mobilità lavorativa: apprendistato, esigenze legate al contratto di lavoro, formazione professionale, attiva ricerca di occupazione. Per essere valido, deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il modello ministeriale predefinito

Può essere stipulato solo nei comuni sede di università.

Il conduttore deve seguire un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza e il locatore deve farsi consegnare una certificazione che lo attesti.

Per essere valido, deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il modello ministeriale predefinito

Durata

4 anni + 4 di rinnovo automatico alle medesime condizioni (salvo disdetta per ipotesi specifiche)

3 anni + 2 anni di rinnovo automatico alle medesime condizioni (salvo disdetta per ipotesi specifiche)

Da 1 a 18 mesi non rinnovabili

Da 6 mesi a 3 anni + rinnovo automatico dello stesso periodo alla prima scadenza (salvo disdetta per ipotesi specifiche)

Canone

Liberamente stabilito nella contrattazione delle parti

Valori di riferimento definiti dagli accordi territoriali

Valori di riferimento definiti dagli accordi territoriali o fino al 20% superiore al canone “concordato”

Valori di riferimento definiti dagli accordi territoriali

Termine per le comunicazioni

6 mesi

6 mesi

 

3 mesi (locatario)